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I rapporti con lo Stato Italiano: l’Intesa

Uno dei momenti chiave della storia della Chiesa Avventista in Italia è stato certamente quello della firma dell’Intesa con lo Stato. Dopo la revisione del Concordato con la Chiesa Cattolica, sulla base dell’articolo 8 della Costituzione, il Governo aveva già firmato nell’agosto dell’84 un’Intesa con le Chiese Valdesi e Metodiste. In seguito una commissione governativa e una rappresentanza della Chiesa Avventista hanno discusso la bozza d’Intesa presentata per quest’ultima. Dopo alcuni mesi di trattative, il 29 dicembre 1986 l’allora presidente del Consiglio, on. Bettino Craxi, e il pastore Enrico Long, presidente dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, siglavano l’accordo definitivo tra lo Stato e la Chiesa Avventista. Successivamente quest’Intesa è stata trasformata in legge e ora è il testo che regola i rapporti tra la Chiesa Avventista e lo Stato.

Ecco brevemente il contenuto dell’Intesa:

  1. La garanzia della libertà religiosa e dell’autonomia interna della Chiesa, così come previsto dalla Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dai Patti Internazionali.
  2. La possibilità di svolgere una missione di assistenza spirituale negli ospedali, nelle case di riposo e nelle carceri.
  3. Il riconoscimento ufficiale della posizione avventista sull’obiezione di coscienza per i giovani soggetti al servizio di leva.
  4. La nomina dei ministri di culto, dei missionari e dei colportori avventisti.
  5. Il riconoscimento dei diplomi di teologia rilasciati dall’Istituto di Cultura Biblica Avventista di Firenze.
  6. La celebrazione di matrimoni riconosciuti validi agli effetti civili.
  7. La possibilità di rispettare (nel settore pubblico, privato, nelle scuole per quel che riguarda la giustificazione delle assenze e gli esami, per gli obiettori di coscienza) il sabato quale giorno di riposo, così come previsto dal IV comandamento del Decalogo.
  8. Il riconoscimento degli enti ecclesiastici avventisti.
  9. La salvaguardia del patrimonio culturale e morale della Chiesa Cristiana Avventista.
  10. La deducibilità, ai fini della dichiarazione dei redditi, delle decime e delle offerte date in favore della Chiesa Cristiana Avventista fino a un totale di 2 milioni.
  11. La possibilità di beneficiare dell’8‰ delle imposte sul reddito delle persone fisiche (sulla base delle scelte espresse dai contribuenti), a partire dal 1990, ma solo per scopi sociali e umanitari (in Italia o nei Paesi del terzo mondo) e senza partecipare alla ripartizione proporzionale. Il testo completo dell’Intesa comprende un preambolo e 39 articoli.